Lo Statuto dell'Associazione
"IL BINARIO"


Art. 1
L’associazione "Il Binario" con sede a Lugano si propone di valorizzare l’interesse per la ferrovia ed i suoi modelli tra i soci ed il pubblico, particolarmente della regione del sottoceneri.
Il Binario è apolitico ed aconfessionale.

 Art. 2
L’associazione "Il Binario" vuole organizzare nel tempo e quali primi impegni:

  1. L’allestimento di un locale per le riunioni e per l’eventuale costruzione di modelli ed impianti;
  2. Una biblioteca di letteratura ferroviaria;
  3. Ogni ulteriore iniziativa.

Art. 3
L’associazione "Il Binario" offre ai soci la possibilità:

  1. Di scambiarsi idee e consigli concernenti la costruzione ed il funzionamento dei modelli nel corso delle serate modellistiche;
  2. Di visitare installazioni, fabbriche, depositi e musei ferroviari, ecc.

Art. 4
L’associazione "Il Binario" è composta di.

Soci attivi sono tutti coloro che hanno raggiunto la maggiore età.
Soci juniori sono tutti i soci d’età compresa tra i 14 e i 20 anni.
Per quanto concerne l’età minima si riserva il diritto di deroga (cfr. ass.)
Soci onorari sono tutte quelle persone che si sono rese particolarmente meritevoli nei confronti de "Il Binario". La loro nomina spetta all’assemblea sociale.
Chiunque desiderasse far parte de "Il Binario" deve inviare al presidente l’apposito formulario compilato; la domanda sarà discussa e decisa in sede di Comitato.
Per i minorenni è necessaria l’approvazione dei genitori o di chi ne fa le veci.

Art. 5
Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri.

Art. 6
L’Assemblea sociale è l’organo deliberante de "Il Binario".
Viene convocata dal Comitato almeno una volta all’anno – assemblea ordinaria – entro il 31 marzo seguente all’esercizio annuale, o su richiesta di almeno un quinto dei soci – assemblea straordinaria. Essa ha il compito di eleggere il Presidente e gli altri membri del Comitato, nonché i due revisori dei conti; di discutere tutte le questioni riguardanti "Il Binario" comprese quelle finanziarie, le esclusioni di soci, ed eventuali deroghe all’età minima d’ammissione.
Le votazioni sono valide qualora sia presente almeno un quinto dei soci. In caso di mancanza del predetto "quorum" la nuova assemblea dovrà essere convocata entro 15 (quindici) giorni: a quell’assemblea, indipendentemente dal numero dei soci presenti, le risoluzioni saranno valide se decise – come di norma – dalla maggioranza relativa (metà più uno) dei soci presenti.
Per modifiche al presente statuto è necessaria la presenza dei ¾ (tre quarti) dei soci; ogni modifica è accettata se ottiene il sostegno dei 2/3 (due terzi) dei voti presenti.

Art. 7
Il Comitato è composto di almeno 7 (sette) membri – nominati dall’assemblea sociale – e scelti se possibile tenendo conto dei seguenti criteri: età – scartamento (dei modelli) – regione.
Il Presidente è nominato dall’assemblea, mentre le altre cariche interne del Comitato (Vice-Presidenza – Cassiere – Segretario, ecc.) sono di competenza del Comitato stesso.
Il Comitato si riunisce secondo le necessità.
Esso si occupa degli affari correnti dell’associazione, dei contatti con il pubblico, delle domande d’ammissione di nuovi soci e propone all’Assemblea l’eventuale esclusione di soci.

Art. 8
Il Presidente è il rappresentante ufficiale de "Il Binario"; egli dirige l’assemblea sociale e la riunione del Comitato.
In caso di parità in una votazione, il suo voto è decisivo. Per le elezioni, in caso di parità, varrà la sorte.
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza temporanea non prolungata.
Il Cassiere amministra le finanze dell’associazione e cura l’incasso delle quote sociali.
Il Segretario redige i verbali dell’assemblea.
I revisori dei conti controllano la contabilità ed i relativi documenti giustificativi e fanno il loro rapporto per l’assemblea annuale ordinaria.
Le nomine dei membri di Comitato s’intendono valide per la durata di un anno. Essi possono essere rieletti.
I revisori sono eletti per 2 anni, non possono essere rieletti.
Il loro mandato scade alternativamente, cosicché nell’assemblea ordinaria ne viene eletto solo uno, l’atro ancora in carica per un anno.

Art. 9
L’ammontare della quota annua di associazione viene deciso all’Assemblea dietro preavviso del comitato nel corso dell’assemblea annuale ordinaria.
L’anno sociale coincide con l’anno civile.
Nel determinare la quota dovuta dai soci juniori si terrà conto delle loro possibilità finanziarie.

Art. 10
Verso Eventuali ulteriori creditori l’associazione risponde unicamente con i propri averi, non con la sostanza personale dei soci; di ciò dovrà essere informato chiunque abbia o intrattenga relazioni di carattere finanziario con l’associazione.

Art. 11
Il socio che intende uscire de "Il Binario" deve restituire tutto il materiale dell’associazione di cui si trovasse in quel momento ancora in possesso, saldare eventuali debiti ed inviare al Presidente una lettera in cui annuncia le sua dimissioni; due mesi dopo aver compiuto tutte le formalità egli potrà considerarsi libero da ogni impegno con l’associazione e parimenti "Il Binario" non avrà più impegni con lui.

Art. 12
Il socio che in qualunque maniera abbia a nuocere agli interessi dell’associazione o che si comportasse in modo sconveniente o cercasse di creare dissidio tra i soci, sarà espulso su proposta del Comitato dall’Assemblea.
I soci che non avranno pagato la loro quota entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’invito di pagamento, potranno essere espulsi dall’Assemblea, previo preavviso del Comitato ed in particolare del cassiere.

Art.13
L’Assemblea asociale può decidere in ogni tempo di sciogliere l’associazione. In questo caso gli averi dell’associazione saranno suddivisi in parti uguali tra tutti i soci attivi e juniori in regola con il pagamento della quota annua al momento dello scioglimento.

Art. 14
Per tutto quanto qui non previsto si fa riferimento ai disposti relativi del Codice Svizzero delle Obbligazioni. 

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Questo statuto è stato approvato a Lugano il 5 febbraio 1976 nel corso dell’assemblea costitutiva.